4822 Views |  2

Notifica. vincolo o onere?

LA LEGGE DELL’ARTE di Giuseppe Calabi

L’articolo 9 della Costituzione italiana, collocato tra i principi fondamentali, prevede che lo Stato debba tutelare del patrimonio storico e artistico della Nazione.
Da questo principio deriva il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che si è posto nel solco di una tradizione normativa nazionale pre-repubblicana e risalente al 1909, il quale ha aggiunto al principio della tutela quello della valorizzazione (art. 1): entrambi i principi concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
Il Codice prevede un elenco di cose considerate come beni culturali e in quanto tali meritevoli di tutela da parte dello Stato; tra queste, i beni di cui all’art. 10, co. 3, ossia i beni appartenenti a privati che siano dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice.
La dichiarazione di interesse avviene per mezzo della cosiddetta “notifica”, ossia una comunicazione effettuata dal Ministero mediante cui, appunto, si “notifica” al privato che un determinata cosa di sua proprietà è dichiarata particolarmente o eccezionalmente importante per il patrimonio culturale italiano.

Quali sono i beni suscettibili di dichiarazione di interesse?
L’articolo 10, co. 3, del Codice indica quali beni suscettibili di dichiarazione di interesse culturale non solo le cose mobili e immobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante appartenenti a soggetti diversi dallo Stato, dagli enti pubblici o dalle persone giuridiche private senza scopo di lucro, ma anche raccolte librarie e biblioteche appartenenti a privati che presentino eccezionale interesse culturale, le cose particolarmente importanti “per riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria” e le collezioni o serie di oggetti che rivestano un eccezionale interesse.
Non viene definito quale sia il discrimine tra “particolare” ed “eccezionale” interesse, ma è opinione condivisa che, in caso di eccezionale interesse, la motivazione del provvedimento di dichiarazione debba avere a sostegno motivi più “forti” rispetto a quelli che supportano la dichiarazione di particolare interesse.
Il Codice prevede che la tutela non si applichi alle cose di interesse artistico, storico o etnoantropologico o alle collezioni o serie di cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 70 anni (art. 10, co. 5), ma ha introdotto un’eccezione: sono tutelabili le cose che siano opera di autore defunto, la cui esecuzione risalga a più di 50 e a meno di 70 anni per le quali si ravvisi un eccezionale interesse per l’integrità e la completezza del patrimonio della Nazione. La soglia temporale dei 70 anni è stata introdotta con la L. 124 del 4 agosto 2017, insieme a una soglia di valore di € 13.500, unicamente rilevante al fine delle esportazioni: al di sotto della indicata soglia di valore i beni di interesse culturale con un’età superiore ai 70 anni dovrebbero poter liberamente uscire dal territorio italiano senza autorizzazione (attestato di libera circolazione e licenza di esportazione, se destinate fuori dal territorio della UE), ma in base ad una semplice autocertificazione.
La soglia di valore tuttavia non è ancora stata attuata. Prima della riforma, la soglia temporale era di 50 anni.

Che succede se un bene viene notificato?
A seguito della procedura di dichiarazione dell’interesse ai sensi dell’art. 14 del Codice, il diritto di proprietà sul bene notificato subisce una serie di limitazioni (per questo si fa riferimento alla dichiarazione di interesse anche come “vincolo”). Per esempio, il bene non può più lasciare definitivamente l’Italia e il proprietario deve normalmente richiedere un’autorizzazione per lo spostamento del bene anche all’interno dei confini italiani, ad esempio qualora la cosa necessiti di essere trasferita temporaneamente presso un museo per una mostra, oppure presso un restauratore. Inoltre, in caso di cessione a titolo oneroso (quindi, in caso di vendita o permuta), il venditore deve comunicarlo al Ministero, che ha sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione (ossia per acquistare il bene al prezzo stabilito nella trattativa tra le parti). Ovviamente, il bene culturale non può essere distrutto o rovinato.
Alcuni degli effetti del vincolo, peraltro, si applicano anche in via cautelare per la durata del procedimento di dichiarazione di interesse culturale (i.e. per 120 giorni dall’avvio del procedimento).

Qual è il senso della notifica?
Il fine della notifica dei beni culturali è nobile e costituzionalmente riconosciuto.
Tuttavia, viene da domandarsi se questo importante strumento sia sempre utilizzato nella prospettiva di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale nazionale o se, viceversa, alcune volte si risolva esclusivamente in un per il proprietario privato, senza alcuna utilità marginale per la tutela del patrimonio culturale nazionale.

Purtroppo, infatti, il sistema italiano non ha una politica di valorizzazione del patrimonio privato vincolato, e i beni culturali oggetto di vincolo finiscono spesso per costituire un notevole peso per il proprietario, che anziché gioire per il fatto che un proprio bene costituisca un “tesoro” nazionale (riprendendo la definizione data ai beni culturali dalla normativa francese), si ritrova un bene il cui valore di mercato si è ridotto di due terzi, spesso con difficoltà di alienazione. Tornando all’analogia con il sistema francese (che è molto sensibile alle ragioni di tutela del proprio patrimonio culturale), in Francia esiste una normativa molto articolata in relazione alla notifica dell’interesse, che comprende agevolazioni fiscali anche per chi contribuisca all’acquisto da parte dello Stato dei beni dichiarati di interesse culturale.

In Italia non esiste un sistema simile, e lo Stato non ha alcun obbligo di acquisto dei beni culturali.
D’altro canto, è noto come spesso i collezionisti facciano uscire e mantengano al di fuori del territorio italiano le opere la cui età si avvicini alla soglia temporale al fine di evitare il rischio di incorrere nella notifica, e questo indubbiamente può scoraggiare la presenza di nuove collezioni di arte moderna e contemporanea nel nostro Paese.

Inoltre, il sistema della notifica si regge sull’esercizio della discrezionalità degli organi ministeriali che possono vincolare beni che oggettivamente non presentano rilevanza per il patrimonio italiano e la dichiarazione di interesse è impugnabile in sede giudiziaria solo per violazione di legge, difetto di motivazione ovvero eccesso di potere: Tuttavia, raramente le impugnazioni hanno esito positivo, in quanto, al di là di casi in cui la motivazione sia macroscopicamente carente o contraddittoria, il giudice amministrativo, in ossequio al principio della separazione dei poteri, non può sostituire la propria valutazione circa la sussistenza o meno di un interesse culturale relativo ad un bene a quella del funzionario del Ministero.
È quindi evidente che il sistema italiano della notifica costituisca sovente un notevole peso per i collezionisti, che si ritrovano con una “proprietà dimezzata”.

A ciò si aggiunga che se l’arte ha una vocazione cosmopolita e la valorizzazione degli artisti e delle loro opere discende anche dalla loro circolazione, vi è il rischio di avere numerose opere imprigionate nel territorio italiano (e spesso in luoghi “invisibili”, noti solo al proprietario ed allo Stato: normalmente non esiste un obbligo di pubblica fruizione delle opere d’arte vincolate appartenenti a privati), mentre le stesse, se acquistate da musei o istituzioni straniere, avrebbero ben potuto ricevere una effettiva valorizzazione.
Se la normativa di tutela ha come fine (anche) quello di valorizzare il patrimonio culturale, in un contesto globale sempre più orientato verso la circolazione e lo scambio culturale, sorge il dubbio se il vincolo, soprattutto per i beni artistici moderni e contemporanei, rappresenti il mezzo migliore per tutelare la ricca identità artistica, storica e culturale italiana.