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Beni Culturali & Riforma

di Giuseppe Calabi

L’Italia è uno degli stati europei che presenta la normativa più rigida in materia di esportazione di opere d’arte: questo sia a causa della tradizione legislativa in materia (risalente agli stati pre-unitari), sia a causa delle spoliazioni subite manu militari nei secoli scorsi, ma molto più per la burocratizzazione della procedura di esportazione, che causa serie difficoltà al mercato dell’arte italiano nell’adeguarsi agli standard europei.
Lo scorso 4 agosto, il Parlamento italiano, venendo incontro a collezionisti e operatori del mercato dell’arte, i quali si sono fatti promotori del progetto di riforma attraverso il “Progetto Apollo”, ha approvato la cosiddetta “Legge Concorrenza” (legge n. 124/ 2017), che è entrata in vigore il 29 dello stesso mese.
I commi 175 e 176 dell’articolo unico della Legge Concorrenza modificano l’attuale normativa del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ed in particolare le norme in materia di circolazione internazionale delle opere d’arte.
Soglie temporali e di valore: punti qualificanti della Riforma
La riforma ha comportato innanzitutto un innalzamento della soglia temporale e l’introduzione della soglia di valore minimo, sotto le quali gli oggetti che presentino interesse culturale non necessitano di un atto di autorizzazione amministrativa per poter lasciare definitivamente il territorio italiano.
Prima della riforma, infatti, l’interessato all’esportazione definitiva di opere di artisti non viventi, risalenti a più di 50 anni fa e indipendentemente dal valore delle stesse, avrebbe dovuto richiedere un’autorizzazione amministrativa (declinata in “attestato di libera circolazione”, per la circolazione infracomunitaria, e “licenza di esportazione” per l’uscita dai confini dell’Unione Europea) ai competenti Uffici Esportazione, i quali avrebbero valutato, per tutte le opere di artisti defunti più “vecchie” di 50 anni, se avessero o meno un “particolare interesse artistico”. Per le opere più recenti (realizzate meno di 50 anni fa) invece, sarebbe bastata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, più comunemente nota come “autocertificazione”, da parte dell’interessato, attestante il fatto che l’opera avesse meno di 50 anni.
La nuova normativa dà maggior spazio all’autocertificazione, prevedendo che le opere d’arte contemporanea di artisti non più viventi, la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, possano essere esportate presentando un’autocertificazione.
L’ufficio esportazione competente può però, per le opere di artista non vivente che siano state realizzate più di 50 ma meno di 70 anni fa, valutare se richiedere all’organo centrale del Ministero (Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera (c.d. “notifica”), se l’opera presenta un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico non semplicemente “importante”, ma “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”. Dal momento della presentazione dell’autocertificazione, il Ministero avrà 60 giorni di tempo per concludere il procedimento.
Gli “oggetti che presentano interesse culturale” che siano più risalenti di 70 anni, invece, potranno essere esportati dall’interessato tramite un’autocertificazione se il loro valore sia inferiore a 13.500 euro. Il Ministero dovrà fornire I criteri per la determinazione del valore da indicare nell’autocertificazione (ad esempio, in caso di vendita all’asta, prezzo di aggiudicazione ovvero stima massima; nel caso in cui non vi sia stata o sia prevista alcuna vendita, valore indicato in una perizia etc.).
Non tutti i beni il cui valore è inferiore a 13.500 euro, però, possono essere esportati tramite autocertificazione: i reperti archeologici, i distacchi di monumenti, gli incunaboli, i manoscritti e gli archivi, infatti, sono esclusi dall’applicabilità della soglia di valore.
L’autocertificazione, però, non apre le porte alla terra di nessuno: le amministrazioni potranno controllare la veridicità delle dichiarazioni, e se l’interessato all’esportazione ha dichiarato che il bel dipinto attribuito a Caravaggio (ma sarà poi autentico ?) appeso al muro del suo salotto ha un valore inferiore a 13.500 euro, subirà gravi conseguenze legali. Se le dichiarazioni contenute nell’autocertificazione si rivelano essere mendaci, infatti, il dichiarante non solo non avrà un documento valido per trasferire all’estero l’opera, ma sarà imputabile penalmente dei reati di falso in atto diretto a pubblico ufficiale ed esportazione illecita di beni culturali.
Il “passaporto” e le nuove linee guida
La Legge Concorrenza ha poi introdotto un passaporto europeo per facilitare lo spostamento delle opere da e per l’Italia, che le accompagnerà durante l’esportazione e sarà valido per cinque anni.
Infine, il Ministero ha, dall’entrata in vigore della Legge Concorrenza, sessanta giorni di tempo per emanare un decreto contenente delle nuove “linee guida”, oggi in una circolare del ministero dell’istruzione del 1974, che forniscano gli indirizzi generali che gli Uffici Esportazione dovranno seguire nella valutazione se rilasciare o meno l’attestato/licenza.