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Breve Vademecum per collezionisti

LA LEGGE DELL’ARTE/Giuseppe Calabi

Per la sua delicatezza e il suo valore, l’oggetto d’arte è considerato un “bene prezioso”: perciò, chiunque decida di compiere un investimento importante come quello in opere d’arte deve tenere conto di una serie di fattori, al fine di limitare al massimo i rischi ed esso collegati. I punti che seguono costituiscono, in quello che è il gergo del settore, la “due diligence” del collezionista: una serie di strumenti necessari (ma non di per sé sempre sufficienti), per comprendere quando acquistare sia un “affare” e quando invece sia meglio lasciare perdere.
Proprietà e provenienza: le opere d’arte, pur avendo in molti casi un enorme valore economico, sono dal punto di vista giuridico beni mobili non registrati. Questo implica che chi possegga l’opera possa esserne considerato ragionevolmente il proprietario in forza del principio per cui “il possesso vale il titolo”, nella larga parte dei casi. Purtroppo vi sono alcune eccezioni, in cui non opera questo principio: si pensi, ad esempio, ai beni di proprietà pubblica, che non possono essere usucapiti. La buona prassi: il collezionista potrà evitare problemi verificando che l’opera non sia censita in una banca dati di opere rubate o trafugate, ad esempio per quanto riguarda quelle sottratte durante periodi bellici, The Art Loss Register, oppure la banca dati del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturali dei Carabinieri, consultabile online. Un altro accorgimento utile è quello di acquistare solo tramite canali conosciuti e pubblicamente riconosciuti, ossia aste o mercanti e gallerie accreditati.
Assenza di vincoli: le opere d’arte sottostanno in molte nazioni a una specifica normativa di tutela, se riconosciuti come “beni culturali” o “tesori nazionali” (termine utilizzato dalla normativa di tutela francese e inglese). Se è loro attribuita tale qualifica, la legge impone agli stessi una serie di “vincoli” relativi alla loro conservazione e circolazione. Il vincolo come bene culturale di un’opera d’arte, in Italia, comporta in capo al suo proprietario l’insorgenza di una serie di obblighi e divieti, tra cui l’obbligo di denunciare l’alienazione a terzi dell’opera (con possibilità per lo Stato di esercitare il diritto di prelazione sui beni venduti o trasferiti a titolo oneroso) e il divieto di esportarla. La buona prassi: in caso di proprietario straniero o opera straniera, il collezionista dovrà richiedere i documenti di esportazione dal paese di provenienza.
Autenticità o attribuzione: in relazione alle opere d’arte contemporanea, l’autenticità si ricollega al riconoscimento da parte dell’artista della “paternità” dell’opera, ossia che l’opera sia stata oggetto di creazione da parte sua. In relazione alle opere dell’arte antica o moderna, si tratta di “attribuzione” quando, in forza di expertise o di perizie tecniche si possa sostenere con un determinato gradiente di certezza che un’opera d’arte possa essere attribuita alla mano di uno specifico artista non più vivente. Ancora diverso è invece il caso dell’autenticazione per mano di fondazioni o archivi d’artista, che possono rilasciare una dichiarazione in cui si attesta che l’opera viene riconosciuta come dell’artista, ed, eventualmente, archiviata nell’archivio generale e/o inserita nel catalogo ragionato delle opere. Infine, l’opera di arte contemporanea può essere riconosciuta (o disconosciuta) da parte di un soggetto diverso dall’artista ma allo stesso legato da un legame di parentela specifico (l’art. 23 della L. 633 del 22 aprile 1941 – legge sul diritto d’autore – prescrive infatti che, dopo la morte dell’autore, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera può essere fatto valere dai figli e dal coniuge, oppure in loro mancanza dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti diretti, oppure in subordine dai fratelli e sorelle e dai loro discendenti). La buona prassi: per evitare brutte sorprese, il collezionista di opere d’arte antica o moderna può richiedere che il venditore fornisca una expertise, proveniente da un esperto autorevole e competente in relazione al tipo di opera e all’artista, che confermi l’attribuzione a un artista determinato, anche per stabilire il prezzo reale dell’opera (un dipinto attribuito a Caravaggio, infatti, vale decisamente di più di un dipinto attribuito alla scuola di Caravaggio). Per il contemporaneo, è sempre bene verificare che l’opera sia archiviata o sia munita di attestato della fondazione o dell’archivio di riferimento, se esistente e attivo nell’ambito dell’autenticazione, oppure dell’autentica dell’artista. Nel caso di attestazioni rilasciate dagli eredi, è sempre meglio accertarsi sulla storia dell’artista, essendosi più volte verificato in passato che un erede non fosse soggetto competente o titolato a rilasciare tale tipo di dichiarazioni (come è successo in Francia, ad esempio nel caso degli eredi di Pablo Picasso).
In Italia, l’art. 64 del Codice dei Beni Culturali impone all’operatore professionale di fornire all’acquirente tutta la documentazione disponibile sull’autenticità o sulla provenienza dell’opera (o, in loro assenza, di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto su copia fotografica dell’opera stessa): in assenza di tale documentazione, oppure alla presenza di un passato torbido relativo all’oggetto o di informazioni sospette, è decisamente meglio non acquistare, a meno che non si voglia incorrere in brutte soprese!
Stato di Conservazione: infine, è sempre bene valutare quale sia lo stato conservativo dell’opera e farsi rilasciare un condition report, ossia un documento in cui viene descritto lo stato dell’opera al momento dell’acquisto.
Una volta proceduto alla verifica degli elementi di cui sopra, il collezionista potrà procedere a un acquisto più consapevole e, seppur accettando il rischio legato alla natura dell’opera d’arte, essere sicuro di aver fatto tutto il possibile per “comprare bene”.